Art. 1.

      1. L'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti cura in via esclusiva il servizio della riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.
      2. L'ufficiale giudiziario espleta l'attività di riscossione mediante ruolo giudiziario, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché l'attività prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni. L'ufficiale giudiziario procede altresì d'ufficio al pignoramento ai sensi dei commi quarto, settimo e ottavo dell'articolo 492 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
      3. I compensi spettanti al concessionario, previsti dalle norme citate al comma 2 del presente articolo, competono, ridotti alla metà, all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti che ha provveduto alla

 

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riscossione e vanno ad incrementare la percentuale stabilita dall'articolo 122, numero 2), dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
      4. Tutte le somme riscosse dall'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti ai sensi del presente articolo sono versate su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del giustizia per essere riassegnate allo stesso in sede di formazione del bilancio.