1. L'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti cura in via esclusiva il servizio della riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.
2. L'ufficiale giudiziario espleta l'attività di riscossione mediante ruolo giudiziario, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché l'attività prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni. L'ufficiale giudiziario procede altresì d'ufficio al pignoramento ai sensi dei commi quarto, settimo e ottavo dell'articolo 492 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
3. I compensi spettanti al concessionario, previsti dalle norme citate al comma 2 del presente articolo, competono, ridotti alla metà, all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti che ha provveduto alla